Art. 33.

  I  contribuenti  hanno la facolta' di dichiarare entro quattro mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  agli effetti delle
imposte  ordinarie  e straordinarie sui redditi, i redditi conseguiti
nel  1949  e  negli  anni  precedenti,  dei quali sia stata omessa la
dichiarazione,  e  di  rettificare  in  aumento  quelli  dichiarati o
confermati  col silenzio, andando esenti da ogni penalita' per omessa
o infedele dichiarazione.
  Quando  il  contribuente si sia avvalso della facolta' prevista nel
comma  precedente,  la  rettifica dell'Ufficio ha effetto per la sola
eccedenza  al  di  la'  del limite costituito dalla minore tra le due
somme seguenti:
    a)  la  dichiarazione  del  contribuente prevista dal primo comma
dell'articolo, accresciuta del 50 per cento;
    b)  la  dichiarazione  del  contribuente prevista dal primo comma
dell'articolo,  accresciuta  di  un  importo  pari all'aumento da lui
praticato sulla prima dichiarazione.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano anche agli
accertamenti  ed  alle  rettifiche  d'ufficio gia' notificati e per i
quali non sia ancora conclusa nel merito la relativa contestazione, a
condizione   che   la  tassazione  sia  definita,  su  richiesta  del
contribuente, entro il termine indicato nel primo comma.
  La  facolta' dei contribuenti di dichiarare ai fini del primo comma
del  presente  articolo  i  redditi  conseguiti nel 1949 e negli anni
precedenti  non  preclude  l'accertamento da parte dell'ufficio anche
prima  della  scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione
delle dichiarazioni.