Art. 35.

  I  contribuenti  che,  entro  quattro mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, adempiano alle operazioni e formalita'
prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e
paghino  i tributi, compreso il complemento d'imposta e gli accessori
dovuti  sui  maggiori  valori,  sono  esonerati  dal  pagamento delle
sopratasse  e  pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi
medesime.
  Le  stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui siano in
corso accertamenti o contestazioni.
  Nei  casi  previsti dall'articolo 110 del regio decreto 30 dicembre
1923,  n.  3269,  la  riduzione  delle imposte ordinarie, che sarebbe
spettata   se  gli  atti  e  contratti  fossero  stati  sottoposti  a
registrazione nel termine di legge, e' limitata ai tre quarti.
  Le  disposizioni  del presente articolo hanno efficacia per i fatti
commessi a tutto il 31 dicembre 1949.