Art. 36.

  I  contribuenti  che  entro  quattro  mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge paghino le imposte di fabbricazione ed
erariali  di  consumo  dovute  e  per  qualsiasi  motivo  non versate
tempestivamente,  sono  esonerati  dal  pagamento della indennita' di
mora e delle pene pecuniarie in cui siano incorsi anteriormente al 31
dicembre 1949.
  Le  pene pecuniarie contemplate dal presente articolo sono soltanto
quelle classificate tali dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.
  E' data facolta' ai contribuenti di definire a tutti gli effetti le
contestazioni pendenti presso le dogane per irregolarita' riscontrate
nella  importazione  o  destinazione  dei  pacchi-dono ed alimentari,
introdotti in esenzione doganale, ai sensi dei decreti legislativi 26
ottobre 1947, n. 1589, e 11 aprile 1948, n. 462, abrogati dalla legge
3  agosto  1949,  n.  622,  mediante  pagamento,  entro  quattro mesi
dall'entrata  in  vigore della presente legge, della, ammenda di lire
100 per ogni pacco irregolarmente importato o distribuito, sempreche'
sussista  lo  scopo assistenziale dell'operazione e sia da escludersi
qualsiasi forma di speculazione.