Art. 37.

  E'  data  facolta'  ai  contribuenti  di dichiarare all'Ufficio del
registro  del luogo dove hanno la residenza, o la sede, entro quattro
mesi   dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  l'ammontare
complessivo  delle  entrate  percepite fino al 31 dicembre 1949 e non
assoggettate  all'imposta  generale  sull'entrata  e  di  pagare  nel
termine medesimo la detta imposta in esenzione da ogni penalita'.
  Il   pagamento  dell'imposta  in  tal  modo  effettuato  libera  il
contribuente entro i termini dell'avvenuta dichiarazione.