Art. 39.

  Le  dichiarazioni previste dal decreto legislativo 11 ottobre 1947,
n.  1131,  possono  essere  presentate o rettificate dal contribuente
entro  quattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge, senza incorrere in penalita'.
  L'importo   delle  rate  gia'  scadute,  corrispondenti  ai  valori
dichiarati  ai  sensi  del  comma  precedente,  e' inscritto, con una
maggiorazione  del 2 per cento, in un ruolo straordinario pagabile in
sei rate bimestrali.