Art. 49.
       (Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle
Corti di assise di appello con la nuova composizione).

  Le  Corti  di  assise  e  le  Corti  di  assise  di  appello con la
composizione  preveduta  da  questa  legge  cominceranno a funzionare
entro  un  anno  dalla  data della pubblicazione della legge medesima
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.