Art. 50.
      (Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione).

  Se  alla  data  di entrata, in vigore della presente legge gli atti
del procedimento sono stati trasmessi al procuratore generale, questi
presenta  le sue requisitorie al giudice istruttore; qualora le abbia
gia' presentate alla sezione istruttoria, questa restituisce gli atti
al  giudice  istruttore  a mezzo del procuratore generale, che, se e'
necessario,   rinnova  la  requisitoria  con  riferimento  alla  sola
competenza.  Se vi e' stata gia' sentenza di rinvio al giudizio della
Corte  di assise o richiesta di decreto di citazione per il giudizio,
la  citazione  e'  fatta  davanti al giudice competente a norma della
presente legge. Il decreto di citazione gia' emesso perde efficacia e
deve essere rinnovato.