Art. 51.
              (Composizione provvisoria delle Corti di
             assise e delle Corti di assise di appello)

  Fino  a  quando  non funzioneranno le Corti di assise e le Corti di
assise di appello con la composizione preveduta dalla presente legge,
la Corte di assise e' composta di un consigliere di Corte di appello,
che  la  presiede,  di  un giudice, nominati entrambi con decreto del
primo  presidente  della  Corte di appello, e di sei giudici popolari
scelti  secondo  le  norme  attualmente  in  vigore  e  che abbiano i
requisiti  prescritti dall'art. 9 della presente legge. Essa esercita
la   propria   giurisdizione  nel  circolo  e  nella  sede  assegnati
dall'ordinamento vigente alla corrispondente Corte di assise.
  In  ogni  distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente
sede  nel  capoluogo  del  Distretto, designata con decreto del primo
presidente   della   Corte  di  appello,  assume  nella  attuale  sua
composizione le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte
le  nuove  Corti  di  assise  del  Distretto.  Tuttavia  i magistrati
componenti  la  Corte  di  assise  devono  in  ogni  caso possedere i
requisiti  preveduti  dall'art.  4,  lettere  a) e b), della presente
legge.  I  giudici  popolari  devono possedere i requisiti prescritti
dall'art.  9  della  presente  legge  e le sostituzioni eventualmente
necessarie sono disposte con decreto del primo presidente della Corte
di appello.