Art. 52.
                 (Dibattimenti in corso alla data di
              entrata in vigore della presente legge).

  Quando  per  effetto  della  presente  legge  vi e' mutamento nella
competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di
essa  sono  rinviati  e  la  citazione  e'  fatta  davanti al giudice
competente,  tranne  che  si  tratti di giudizio di rinvio. In questo
caso  la  citazione  e'  fatta  davanti  al  giudice di secondo grado
competente territorialmente e a norma della presente legge.