Art. 53. 
(Impugnazione  delle   sentenze   pronunziate   prima   e   dopo   la
                     pubblicazione della legge). 
 
  Le sentenze pronunziate dalle Corti di assise dopo la pubblicazione
della  presente  legge  e  quelle  per  le  quali  al  momento  della
pubblicazione della presente legge non sono  decorsi  i  termini  per
l'impugnazione sono soggette ad appello. 
  Se, alla data  della  pubblicazione  della  presente  legge,  pende
contro la sentenza della Corte di assise ricorso  per  Cassazione  e'
concessa all'imputato la facolta' di  domandare  la  conversione  del
ricorso in gravame di appello. 
  Nel caso di ricorso di piu' imputati,  qualora  soltanto  parte  di
essi  domandino  la  conversione,  la  Corte  di  cassazione   decide
preventivamente,  per  coloro  che  non  hanno  fatto  richiesta   di
conversione, il ricorso di sua competenza,  a  norma  del  Codice  di
procedura penale, e, ove concorra l'effetto estensivo dei  motivi  ai
sensi dell'art. 203 del Codice di procedura penale, regola per  tutti
l'ulteriore eventuale esame delle impugnazioni. 
  In caso di annullamento con rinvio, questo ha luogo alla  Corte  di
assise di appello competente a conoscere del gravame  degli  imputati
indicati nel  comma  precedente,  e  la  Corte  decide  con  un'unica
sentenza nei riguardi di tutti gli imputati. 
  L'appello e' portato alla cognizione del giudice di  secondo  grado
competente a norma della presente legge. 
  Quando per il giudizio di secondo grado  e'  competente  la  stessa
Corte  di  assise  che  ha  pronunciato  la  sentenza  impugnata,  la
competenza e' attribuita ad altra Corte  di  assise  designata  dalla
prima Sezione penale della  Cassazione  che  delibera  in  camera  di
consiglio. 
  Nei procedimenti  nei  quali  non  e'  intervenuta  la  conversione
dell'impugnazione il ricorso mantiene la sua efficacia.