Art. 54.
             (Dichiarazione di conversione del ricorso.
                 Termini, modi, effetto estensivo).

  La  dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere
fatta  nella  cancelleria  del giudice che ha pronunziato la sentenza
impugnata,  ovvero  nella  cancelleria  della Corte di cassazione nel
termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente
legge.
  La  dichiarazione  puo'  essere fatta personalmente dall'imputato o
dall'avvocato  che lo difese nel giudizio avanti la Corte di assise o
che  risulta  nominato  per la difesa in cassazione o che ha ricevuto
espresso incarico.
  L'incarico  e'  conferito nelle forme prevedute dal primo capoverso
dell'art. 134 del Codice procedura penale.
  L'imputato  che  sia  detenuto  puo'  fare  la  dichiarazione nelle
carceri o nel luogo di pena in cui si trova.
  Il  cancelliere  della  Corte  di assise trasmette alla cancelleria
della  Corte di cassazione la dichiarazione di conversione e gli atti
del procedimento, qualora non siano stati gia' trasmessi.
  La Corte di cassazione ordina la trasmissione degli atti al giudice
di secondo grado competente a norma della presente legge.
  Del  ricevimento  degli atti e del relativo deposito il cancelliere
del  giudice  di  secondo  grado  da' avviso, a tutte le parti per le
quali e' operativa la conversione del ricorso e ai difensori.
  Nel  termine  di  giorni  venti  dalla notificazione dell'avviso di
ricevimento  e deposito degli atti, devono essere presentati i motivi
dell'appello;  in  mancanza  valgono  come tali i motivi presentati a
sostegno del ricorso per cassazione.