Art. 55.
 (Variazioni del ruolo organico della magistratura e del bilancio).

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il
tesoro,   saranno   introdotte   nel   termine   di  sei  mesi  dalla
pubblicazione  della  presente  legge  nella  pianta  organica  della
magistratura  le  variazioni  necessarie per l'attuazione della legge
stessa.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  il  tesoro,  saranno  pure  apportate  al bilancio del
Ministero di grazia e giustizia le variazioni necessarie.