Art. 14.
                  (Classificazione e delimitazione)

  I  territori  montani,  che,  a causa del degradamento fisico o del
grave  dissesto  economico,  non  siano  suscettibili di una proficua
sistemazione  produttiva  senza  il coordinamento della attivita' dei
singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono
essere  delimitati  e classificati in comprensori di bonifica montana
su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente
interessato  o  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  con decreto del
Presidente  della Repubblica, promosso dal Ministro per l'agricoltura
e  per  le  foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i
lavori pubblici.
  Quando  sia  reso  necessario  dalle  esigenze della sistemazione e
dall'organicita' dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei
comprensori  di  bonifica  anche  territori  che  non  presentino  le
caratteristiche   di  cui  all'art.  1  della  presente  legge.  Tali
territori  sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un
comprensorio  di  bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni
concesse dalla presente legge.