Art. 15.
(Classificazione di  comprensori  di  bonifica e di bacini montani in
                  comprensori di bonifica montana)

  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge, il
Ministro  per  l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli
per  i  lavori  pubblici  e  per  il  tesoro,  determina,  quali  dei
comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, e quali bacini montani delimitati ai sensi del
titolo  II  del  regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le
caratteristiche  dei comprensori di bonifica montana e debbano essere
regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.
  Nelle  zone  che  restino  a  far parte dei comprensori di bonifica
regolati   dal   regio   decreto   13   febbraio  1933,  numero  215,
riclassificati  ai  sensi  del precedente comma, sono applicabili, in
quanto  piu'  favorevoli,  le  disposizioni  per  i territori montani
previste  dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi
con  decreto  del  Ministro  per  l'agricoltura  e  per le foreste di
concerto con quello per i lavori pubblici.