Art. 27.
                  (Elezione della Giunta regionale)

  Gli  assessori  sono  eletti  a  scrutinio  segreto  dal  Consiglio
regionale  nel  proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei
consiglieri assegnati alla Regione.
  L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.
  Se  dopo  due  votazioni  nessuno  o  solo alcuni consiglieri hanno
riportato  la  maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli
assessori  o  dei  rimanenti  e' rinviata ad altra seduta, da tenersi
entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio
purche'  sia  presente  la  meta' piu' uno dei consiglieri in carica.
Nella  votazione  di  ballottaggio  sono proclamati eletti coloro che
hanno riportato il maggior numero di voti.
  Sono  ammessi  al  ballottaggio  in  numero  doppio  dei  posti  da
ricoprire i consiglieri che hanno riportato piu' voti.
  A  parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti
i consiglieri piu' anziani di eta'.