Art. 32.
          (Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale)

  La Giunta regionale, sotto la propria responsabilita', nei limiti e
nei  modi stabiliti dallo Statuto regionale, puo', in caso d'urgenza,
deliberare  provvedimenti  amministrativi di competenza del Consiglio
regionale.
  L'urgenza,  determinata  da  cause  nuove  e  posteriori all'ultima
adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva
convocazione del Consiglio.
  Le  deliberazioni  suddette  sono sottoposte al Consiglio regionale
per  la  ratifica  nella sua prima successiva, adunanza. Il Consiglio
regionale  ove  neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della
Giunta,  adotta  i  necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  delle  deliberazioni  non ratificate o
modificate.