Art. 33.
                            (Rendiconto)

  La  Giunta  regionale  rende  conto  annualmente al Consiglio della
propria attivita'.
  Puo'  essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al
Consiglio   in   qualunque  momento  su  domanda  di  un  quarto  dei
consiglieri assegnati alla Regione.