Art. 34.
(Revoca del Presidente della  Giunta regionale della Giunta regionale
                           o di assessori)

  Il  Presidente  della  Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o
piu'  assessori  possono  essere  revocati  dall'ufficio in seguito a
mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da
discutersi  dal  Consiglio  regionale  non  prima di cinque giorni ed
approvata  per  appello  nominale, a maggioranza assoluta di voti dei
consiglieri  in  carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in
carica.
  Qualora  non  si  raggiunga  il  richiesto  numero  dei presenti la
votazione  e'  rimandata  ad  altra  seduta  da  tenersi  nel  giorno
corrispondente  della  settimana  successiva,  purche'  sia  presente
almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.