Art. 35. (Sospensione del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di assessori) Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della liberta' personale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura.