Art. 35.
(Sospensione del  Presidente  del Consiglio regionale, del Presidente
               della Giunta regionale e di assessori)

  Il  Presidente  del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta
regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla
data  della  sentenza  di  rinvio  a  giudizio  ovvero dalla data del
decreto  di  citazione  a  comparire  all'udienza  fino all'esito del
giudizio,  qualora  vengano  sottoposti  a  procedimento  penale  per
delitti  punibili  con  pena  restrittiva  della  liberta'  personale
superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro
di essi sia emesso mandato di cattura.