Art. 16. La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare. L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilita' nel lavoro al quale dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso. L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacita' professionale. i programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.