Art. 16. 
 
  La formazione  professionale  dell'apprendista  si  attua  mediante
l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare. 
  L'addestramento   pratico   ha   il   fine   di   far    acquistare
all'apprendista la richiesta abilita' nel lavoro al quale  dev'essere
avviato, mediante graduale applicazione ad esso. 
  L'insegnamento   complementare   ha   lo   scopo    di    conferire
all'apprendista le nozioni teoriche  indispensabili  all'acquisizione
della piena capacita' professionale. 
  i programmi per l'insegnamento complementare  dovranno  uniformarsi
alle norme generali che saranno emanate dal Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica
istruzione, sentiti i Ministeri  dell'industria  e  del  commercio  e
dell'agricoltura e foreste.