Art. 17. La frequenza dei corsi di insegnamento complementare e' obbligatoria e gratuita. La obbligatorieta' non sussiste per coloro che abbiano gia' un titolo di studio adeguato. Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali. L'esercizio dell'attivita' rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attivita'.