Art. 17. 
 
  La  frequenza  dei   corsi   di   insegnamento   complementare   e'
obbligatoria e gratuita. La obbligatorieta' non sussiste  per  coloro
che abbiano gia' un titolo di studio adeguato. 
  Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado
di preparazione scolastica. Per  l'effettuazione  dei  corsi  possono
essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica  istruzione,
le sedi delle scuole statali. 
  L'esercizio dell'attivita' rivolta  all'insegnamento  complementare
degli apprendisti e' sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale. 
  Il Ministero del lavoro della previdenza sociale  ed  il  Ministero
della pubblica  istruzione  possono  sovvenzionare  o  finanziare  le
iniziative che si propongono l'esercizio di tale attivita'.