Art. 18. 
 
  Al   termine   dell'addestramento   pratico   e   dell'insegnamento
complementare  gli  apprendisti  sostengono  le  prove  di  idoneita'
all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato. 
  In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni  di
eta' e i due anni di addestramento pratico hanno  diritto  di  essere
ammessi a sostenere le prove di idoneita'. 
  La qualifica ottenuta  al  termine  del  periodo  di  apprendistato
dovra' essere scritta sul libretto individuale di lavoro.