Art. 18. Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneita' all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato. In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di eta' e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneita'. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovra' essere scritta sul libretto individuale di lavoro.