Art. 35.

  I  sovraintendenti  sanitari degli Istituti ospedalieri in servizio
alla  data  di  pubblicazione  della  presente  legge  o  che in tale
qualita'  vengano  successivamente  nominati o assunti sono obbligati
all'iscrizione  alla  Cassa  per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali  con  effetto dalla data di inizio del servizio nella qualita'
predetta.
  La  Cassa  per  le  pensioni  ai  sanitari  versa alla Cassa per le
pensioni  ai  dipendenti  degli  enti  locali i contributi introitati
riferibilmente  al personale di cui al comma precedente per i servizi
nella  qualita'  di sovraintendente sanitario resi anteriormente alla
data  di  pubblicazione  della  presente  legge.  Il  conguaglio  dei
contributi   effettivamente   dovuti   in   applicazione   del  comma
precedente,  a  carico  dell'ente  e dell'iscritto, viene effettuato,
senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali.
  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti si applicano anche nei
riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da
uno  degli  Enti  ed  Istituti  contemplati  all'art. 3, comma primo,
purche' essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplichino
l'esercizio   della   professione  medico-chirurgica  E  non  abbiano
facolta', in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari
degli  Enti  e  Istituti  stessi  di  esplicare  fuori  servizio tale
esercizio.