Art. 36.

  I sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti
enti   locali   (I.N.A.D.E.L.)  in  servizio  con  regolare  rapporto
d'impiego   alla   data  di  pubblicazione  della  presente  legge  o
successivamente   assunti  dall'Istituto  stesso,  per  i  quali  non
sussistano  le  condizioni  previste  dall'ultimo comma dell'art. 35,
sono  obbligati  alla  iscrizione  alla  Cassa  per  le  pensioni  ai
sanitari, con effetto dalla data di assunzione.
  La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali versa alla
Cassa   per   le   pensioni   ai  sanitari  i  contributi  introitati
riferibilmente  al personale di cui al comma precedente per i servizi
resi  nella  qualita'  di sanitario alle dipendenze dell'I.N.A.D.E.L.
anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.
  Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti, in applicazione
del  comma  precedente, a carico dell'Istituto e dell'iscritto, viene
effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai sanitari.