Art. 37.

  Gli  asili  d'infanzia  eretti  in  enti  morali  e  le istituzioni
pubbliche  di assistenza e beneficenza, le quali da sole o se riunite
in  un'unica  amministrazione,  complessivamente,  non raggiungano un
importo  annuo  di entrate effettive ordinarie di almeno lire 700.000
non  sono  obbligati  ad  iscrivere  alla  Cassa  per  le pensioni ai
dipendenti  degli  enti  locali  e  alla  Cassa  per le pensioni agli
insegnanti  di  asilo  e  di  scuole elementari parificate le proprie
rispettive  categorie  di  personale  assunto a partire dalla data di
pubblicazione della presente legge in poi. Tale personale ha facolta'
di iscriversi alla rispettiva Cassa corrispondendo, oltre al proprio,
anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se
ne assuma volontariamente l'onere.