Art. 38.

  L'insegnante   di   asilo   d'infanzia;   con   retribuzione  annua
contributiva  non  inferiore  a  lire  90.000,  comunque  assunto  in
servizio  a  partire dalla data di pubblicazione della presente legge
e'   obbligato   all'iscrizione  alla  Cassa  per  le  pensioni  agli
insegnanti  di  asilo  e  di  scuole  elementari  parificate, purche'
l'asilo  abbia  entrate  effettive  ordinarie  annue  di  almeno lire
700.000.
  Per l'insegnante in servizio alla data predetta, che si sia avvalso
o  si  avvalga  della  facolta'  di iscrizione alla Cassa, l'asilo e'
tenuto,  a  partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della
data  stessa,  al  pagamento  della  parte del contributo complessivo
stabilita a carico dell'ente dal comma secondo dell'art. 15.