Art. 39.

  Ferme    restando   le   vigenti   norme   stabilite   in   materia
dell'iscrizione   obbligatoria   o   facoltativa   agli  Istituti  di
previdenza,  e'  data  facolta'  agli  enti parastatali, agli enti di
diritto  pubblico,  agli enti morali e alle Regioni di iscrivere alla
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per
le   pensioni  agli  insegnanti  di  asilo  e  di  scuole  elementari
parificate  e  alla  Cassa, per le pensioni ai sanitari le rispettive
categorie di personali da essi dipendenti.
  Ai  fini  dell'esercizio della facolta' di cui al comma precedente,
gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima, che
stabilisca l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a
partire  dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi
e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il
termine  di  anni  cinque  dalla  data  predetta, per il personale in
servizio  alla  data stessa. La approvazione della deliberazione deve
essere  effettuata con decreto del Ministro che esercita il controllo
sull'ente  di  concerto  con il Ministro per il tesoro ed il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
  Gli   enti   sono   tenuti  a  trasmettere,  a  pena  di  decadenza
dall'esercizio della facolta' di cui al primo comma; la deliberazione
predetta  alla  Direzione generale degli Istituti di previdenza entro
tre   mesi   dalla  data  della  sua  approvazione.  Insieme  con  la
deliberazione  deve  essere  pure  trasmesso  l'elenco nominativo del
personale in servizio a tale data.
  Per  il  personale  assunto a partire dalla data della approvazione
della  deliberazione  in  poi,  la iscrizione obbligatoria ha effetto
dalla  data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data
l'iscrizione  facoltativa  decorre dal primo del mese successivo alla
data  di  presentazione  delle  singole  domande,  dalle  quali  deve
risultare l'esplicito assenso degli interessati.
  Gli    enti    contemplati   nel   primo   comma   sono   esonerati
dall'assicurazione  obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i
superstiti  nei  riguardi  del  personale  per  il  quale si effettua
l'iscrizione  obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza,
in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.
  La  Fondazione  scientifica  e  la  Fondazione  dotalizia  - con la
istituzione    delle    quali,    pur   conservando   l'unicita'   di
amministrazione,   e'   stata   riordinata,   in   applicazione   del
decreto-legge  5 settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni,
l'originaria  Fondazione Querini Stampalia di Venezia, eretta in ente
morale  con  decreto  reale  21 giugno 1869 - nonche' l'ente Collegio
Serristori  di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio
decreto  31  gennaio  1875,  n.  2369, serie II, sono equiparati alle
istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,  ai  fini  di
accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facolta' della
iscrizione del personale dipendente agli Istituti di previdenza.