Art. 40.

  Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita'
degli  Istituti  di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma
del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione
dal servizio sono equiparati ai figli legittimi.
  Gli  organi  maggiorenni  e  le  orfane nubili o vedove maggiorenni
dell'iscritto,  per  i  casi  di morte a partire dalla data da cui ha
effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano
a  di  lui  carico,  inabili permanentemente a qualsiasi lavoro ed in
condizioni  di  nullatenenza,  ai  fini del trattamento di quiescenza
indiretto  o  di  riversibilita'  delle  Casse  per'  le  pensioni ai
dipendenti  degli  enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo
le  norme  stabilite  in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e
successive modificazioni.