Art. 41.

  In  nessun  caso  e'  consentito  di  ottenere la trasformazione in
indennita'  una volta tanto della parte aggiuntiva di pensione di cui
4  comma  primo  dell'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, per
l'iscritto  che,  dopo  aver  conseguito  il  diritto  alla pensione,
continui l'iscrizione o si reiscriva agli Istituti di previdenza.
  Il minimo di cinque anni di servizio previsto dall'ultimo comma del
citato  art.  26,  ai  fini  del  conseguimento  del diritto ad altra
indennita'  una  volta tanto, e' ridotto ad un anno compiuto nei casi
di  cessazione definitiva dal servizio a partire dalla data da cui ha
effetto la presente legge.
  A   partire   dal  1  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
pubblicazione della presente legge, i trattamenti di quiescenza nella
forma della pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari
e   della  Cassa  di  previdenza  per  le  pensioni  degli  ufficiali
giudiziari,  nonche'  quelli,  relativi  ai  casi  di  cessazioni dal
servizio  anteriori  alla data da cui ha effetto la presente legge, a
carico  della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e
della  Cassa  per  le  pensioni  agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari  parificate,  saranno  corrisposti integralmente, nei loro
importi  spettanti,  anche ai titolari che prestano opera retribuita,
rimanendo  per  i  predetti  trattamenti  ed  a  partire  dalla  data
sopradetta  abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del
decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.