Art. 41. In nessun caso e' consentito di ottenere la trasformazione in indennita' una volta tanto della parte aggiuntiva di pensione di cui 4 comma primo dell'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, per l'iscritto che, dopo aver conseguito il diritto alla pensione, continui l'iscrizione o si reiscriva agli Istituti di previdenza. Il minimo di cinque anni di servizio previsto dall'ultimo comma del citato art. 26, ai fini del conseguimento del diritto ad altra indennita' una volta tanto, e' ridotto ad un anno compiuto nei casi di cessazione definitiva dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, i trattamenti di quiescenza nella forma della pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, nonche' quelli, relativi ai casi di cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, saranno corrisposti integralmente, nei loro importi spettanti, anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti trattamenti ed a partire dalla data sopradetta abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.