Art. 42.

  Al  fine  di  stabilire  il conseguimento del diritto alla pensione
diretta di privilegio e alla pensione indiretta di privilegio, per le
cessazioni  dal servizio a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo
a  quello  di  pubblicazione della presente legge, nei riguardi degli
iscritti  alla  Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le
pensioni   agli   ufficiali  giudiziari  e  agli  aiutanti  ufficiali
giudiziari, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 7
e all'art. 8, lettera c) e ultimo comma.
  Ai  fini dell'applicazione del comma precedente, anche nei riguardi
degli  iscritti  alla  Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali  e  alla  Cassa  per le pensioni agli insegnanti di asilo e di
scuole  elementari  parificate, l'evento che si verifica in occasione
del servizio si considera come avvenuto per causa di servizio.