Art. 43.

  Il  Consiglio  di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e
degli  Istituti  di  previdenza.  -  Sezione  seconda  -  nel caso di
pensione  diretta  di  privilegio,  per  gli  iscritti  agli Istituti
stessi, in base all'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica,
da   accertarsi  con  riferimento  alla  data  della  cessazione  dal
servizio, stabilisce se le lesioni ed infermita' rientrino tra quelle
contemplate  dalla  tabella  A  annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648.  In  caso affermativo, il predetto Consiglio assegna al titolare
della pensione diretta di privilegio la rispettiva categoria e, per i
superinvalidi,  ne  attribuisce  l'ascrizione ad una delle lettere di
cui  alla, tabella E annessa alla legge sopra citata. A tali fini, il
Consiglio   di   amministrazione   puo'   chiedere  il  parere  delle
Commissioni  mediche  di  cui  agli  articoli  103  e 104 della legge
predetta.
  Resta  fermo che il Ministro per il tesoro stabilisce, a carico dei
bilanci   della  Cassa  depositi  e  prestiti  e  degli  Istituti  di
previdenza,  compensi  ed altre spese necessarie per il funzionamento
della  prima e della seconda sezione del Consiglio di amministrazione
della  Cassa  depositi  e prestiti e degli Istituti di previdenza, in
conformita'   delle   disposizioni  contenute  nell'ultimo  capoverso
dell'art.  3 del decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato
1 settembre 1947, n. 883.