Art. 44.

  A  partire  dalla  data  da  cui  ha  effetto la presente legge, ai
superinvalidi  titolari  di  pensione  diretta di privilegio a carico
degli    Istituti    di   previdenza   e'   concesso   l'assegno   di
superinvalidita'  di  cui  ai  commi primo e terzo dell'art. 28 della
legge  10  agosto  1950,  n.  648,  e successive modificazioni, nella
misura annua di esso stabilita, per le varie lettere, dalla tabella E
annessa  alla  legge stessa. Su tale assegno, pagabile in dodici rate
mensili  posticipate,  non  compete  la tredicesima mensilita' di cui
alla legge 26 novembre 1953, n. 877.
  Nei  casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza
ed  altri  enti,  l'assegno  di  superinvalidita'  di  cui  al  comma
precedente  e'  attribuito  per  quote,  in  conformita'  alle  norme
stabilite in materia dagli ordinamenti dei predetti Istituti.