Art. 44. A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza e' concesso l'assegno di superinvalidita' di cui ai commi primo e terzo dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, nella misura annua di esso stabilita, per le varie lettere, dalla tabella E annessa alla legge stessa. Su tale assegno, pagabile in dodici rate mensili posticipate, non compete la tredicesima mensilita' di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877. Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, l'assegno di superinvalidita' di cui al comma precedente e' attribuito per quote, in conformita' alle norme stabilite in materia dagli ordinamenti dei predetti Istituti.