Art. 45.

  Le  norme  di cui all'art. 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, si
applicano  anche  nei  confronti  dei titolari di pensioni dirette di
privilegio  a carico degli Istituti di previdenza, seguendo le stesse
modalita'  stabilite  per  le pensioni privilegiate ordinarie statali
dai commi primo e secondo dell'art. 7 della legge citata.