Art. 46.

  A  partire  dalla  data  di pubblicazione della presente legge, nel
caso  di riscatto di servizi o periodi con pagamento del contributo a
rate   mensili  posticipate,  qualora  l'iscritto  agli  Istituti  di
previdenza  muoia  in  attivita'  di servizio entro il periodo di sei
mesi  dalla data di presentazione della relativa domanda, la vedova -
o  gli  orfani - con diritto all'indennita' una volta tanto e' tenuta
al  versamento  alla  rispettiva  Cassa di un importo pari all'intero
valore   capitale   dei  contributi  rateali  che  sarebbero  scaduti
successivamente alla data di morte dell'iscritto qualora il pagamento
dei  contributi  stessi avesse avuto inizio dal primo giorno del mese
successivo  alla  data della presentazione della domanda di riscatto.
La  vedova  -  o  gli  orfani  - cui compete la pensione e' tenuta al
versamento della meta' del valore capitale predetto. In tale caso, il
titolare   della   pensione  puo'  ottenere  che  il  versamento  sia
effettuato  ratealmente,  con  ritenuta  di  un quinto della pensione
stessa.
  Nel  caso  di  riscatto  di  servizi o periodi deliberato a partire
dalla  data  di pubblicazione della presente legge, quando la domanda
sia  stata presentata successivamente alla data di morte in attivita'
di  servizio  dello iscritto agli Istituti di previdenza, il relativo
contributo calcolato secondo le norme della rispettiva Cassa - dovuto
in  ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere
prime  rate  di  pensione - e' ridotto alla meta' qualora la vedova o
gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.