Art. 47.

  A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, per gli
iscritti  agli Istituti di previdenza, la concessione del riscatto e'
deliberata  dal  presidente  del  Consiglio  di amministrazione della
Cassa,  depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. - Sezione
seconda - in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato,
quando  il  relatore  si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.
Sono, invece, sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le
proposte dalle quali il relatore dissenta.