Art. 6. 
 
  I lavoratori devono: 
    a) osservare, oltre le norme  del  presente  decreto,  le  misure
disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza  individuale  e
collettiva; 
    b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di
protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; 
    c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al  dirigente  o
ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza  e
di protezione, nonche' le altre eventuali condizioni di  pericolo  di
cui venissero a conoscenza, adoperandosi  direttamente,  in  caso  di
urgenza e nell'ambito  delle  loro  competenze  e  possibilita',  per
eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; 
    d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi  di
sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione; 
    e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre  che
non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza
propria o di altre persone.