Art. 6.
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure
disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e
collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di
protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e
di protezione, nonche' le altre eventuali condizioni di pericolo di
cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilita', per
eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di
sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che
non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza
propria o di altre persone.