Art. 30.
           Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

  La  costruzione  e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti
sono  costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono
disciplinati dalle norme del presente capo.
  Per  ciascun  tipo  di  ponteggio  metallico  il  fabbricante  deve
chiedere   al   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
l'autorizzazione  all'impiego, corredando la domanda di una relazione
nella   quale   devono   essere   specificati  gli  elementi  di  cui
all'articolo seguente.
  Il  Ministero  decide  in merito alle domande, sentiti il Consiglio
nazionale   delle  ricerche  e  la  Commissione  consultiva  prevista
dall'art.  393  del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547.
  Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare
dal  fabbricante  copia conforme della autorizzazione di cui ai comma
precedenti e delle istruzioni e schemi elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7
dell'articolo seguente.