Art. 31.
                          Relazione tecnica

  La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:
    1)  descrizione  degli  elementi  che costituiscono il ponteggio,
loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
    2)  caratteristiche  di  resistenza  dei  materiali  impiegati  e
coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
    3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti
i vari elementi;
    4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
    5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
    6)   istruzioni  per  il  montaggio,  impiego  e  smontaggio  dei
ponteggio;
    7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi
di  sovraccarico,  di  altezza  dei  ponteggi  e  di  larghezza degli
impalcati  per  i  quali  non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni
singola applicazione.