Art. 32.
                              Progetto

  I  ponteggi  metallici  di  altezza superiore a 20 metri e le altre
opere  provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole
importanza  e  complessita'  in  rapporto  alle loro dimensioni ed ai
sovraccarichi,   devono   essere   eretti  in  base  ad  un  progetto
comprendente:
    1)    calcolo    eseguito   secondo   le   istruzioni   approvate
nell'autorizzazione ministeriale;
    2) disegno esecutivo.
  Dal  progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto
abilitato  a  norma  di  legge  all'esercizio della professione, deve
risultare  quanto  occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei
carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
  Copia  dell'autorizzazione  ministeriale  di  cui all'articolo 30 e
copia  del  progetto  e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed
esibite,  a richiesta degli ispettori del lavoro, nei cantieri in cui
vengono  usati  i  ponteggi  e le opere provvisionali di cui al primo
comma.