Art. 33.
                               Disegno

  Dei  cantieri  in  cui vengono usati ponteggi metallici deve essere
tenuta  ed  esibita,  a  richiesta  degli ispettori del lavoro, copia
dell'attestazione di conformita' di cui all'ultimo comma dell'art. 30
e copia del disegno esecutivo, dalle quali risultino:
    1) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;
    2) generalita' e firma del progettista, salvo i casi di cui al n.
7 dell'art. 31;
    3) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
    4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
  Quando  non  sussiste  l'obbligo  del  calcolo,  ai  sensi del n. 7
dell'art.  31,  invece  delle  indicazioni di cui al precedente n. 2,
sono  sufficienti  le  generalita'  e  la  firma del responsabile del
cantiere.
  Le  eventuali  modifiche  al  ponteggio,  che  devono essere subito
riportate  sul  disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo
che ha giustificato l'esenzione dallo obbligo del calcolo.