Cassetta di pronto soccorso Art. 29. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: a) le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in localita' di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a); c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati.