Cassetta di pronto soccorso

                              Art. 29.

  Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
    a)  le  aziende  industriali,  che  occupano fino a 5 dipendenti,
quando  siano  ubicate  lontano dai centri abitati provvisti di posto
pubblico  permanente di pronto soccorso e le attivita' che in esse si
svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di
avvelenamento;
    b)  le  aziende  industriali,  che occupano fino a 50 dipendenti,
quando  siano  ubicate in localita' di difficile accesso o lontane da
posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attivita' che in
    esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera
    a);
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti,
quando  siano  ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico
permanente  di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono
presentino  rischi  di  scoppio,  di  asfissia,  di  infezione  o  di
avvelenamento;
    d)  le  aziende  industriali,  che  occupano oltre 50 dipendenti,
ovunque  ubicate  che  non  presentano  i  rischi  particolari  sopra
indicati.