Camera di medicazione

                              Art. 30.

  Sono  obbligate  a  tenere  la  camera  di  medicazione  le aziende
industriali  che  occupano  piu' di 5 dipendenti quando siano ubicate
lontano  dai  posti  pubblici  permanenti  di  pronto  soccorso  e le
attivita'  che  in  esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di
asfissia, di infezione o di avvelenamento.
  Quando,   a   giudizio   dell'Ispettorato   del  lavoro,  ricorrano
particolari  condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui
al  precedente  art.  29, in luogo della cassetta di pronto soccorso,
sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.
  Sono  obbligate  a tenere la camera di medicazione anche le aziende
industriali  che  occupano piu' di 50 dipendenti soggetti all'obbligo
delle  visite  mediche preventive e periodiche a norma degli articoli
33, 34 e 35 del presente decreto.
  La  camera  di  medicazione,  oltre  a contenere i presidi sanitari
previsti  dall'art.  27,  deve  essere  convenientemente  aereata  ed
illuminata,  riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino
con  cuscino  e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi;
di sapone e asciugamani.