Personale sanitario Art. 32. Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, i cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si puo' ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico piu' vicino all'azienda. Nelle aziende di cui agli articoli 29 e 30, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.