Personale sanitario

                              Art. 32.

  Nelle  aziende  che  eseguono le lavorazioni indicate al successivo
art.  33  deve  essere  affisso  in  luogo  ben  visibile un cartello
indicante il nome, i cognome e il domicilio od il recapito del medico
a  cui si puo' ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono,
oppure il posto di soccorso pubblico piu' vicino all'azienda.
  Nelle  aziende  di  cui agli articoli 29 e 30, un infermiere od, in
difetto,  una  persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere
incaricato  di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi
e dei materiali destinati al pronto soccorso.