Visite mediche Art. 33. Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente: a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneita' al lavoro al quale sono destinati; b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute. Per le lavorazioni che presentano piu' cause di rischio e che pertanto sono indicate in piu' di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli piu' brevi. L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere la esecuzione di particolari esami medici, integrativi della, visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.