Visite mediche

                              Art. 33.

  Nelle  lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze
tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella
tabella  allegata  al  presente  decreto,  i lavoratori devono essere
visitati da un medico competente:
    a)  prima  della loro ammissione al lavoro per constatare se essi
abbiano i requisiti di idoneita' al lavoro al quale sono destinati;
    b)  successivamente  nei  periodi  indicati  nella  tabella,  per
constatare il loro stato di salute.
  Per  le  lavorazioni  che  presentano  piu'  cause di rischio e che
pertanto  sono  indicate in piu' di una voce della tabella, i periodi
da prendere a base per le visite mediche sono quelli piu' brevi.
  L'Ispettorato   del   lavoro  puo'  prescrivere  la  esecuzione  di
particolari  esami  medici,  integrativi  della,  visita,  quando  li
ritenga  indispensabili  per  l'accertamento delle condizioni fisiche
dei lavoratori.