Visite mediche

                              Art. 34.

  I  lavoratori  occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse
da  quelle  indicate  nella tabella, quando esse siano eseguite nello
stesso  ambiente  di lavoro ed espongano, a giudizio dell'ispettorato
del  lavoro, a rischi della medesima natura, devono essere sottoposti
alle visite mediche previste dall'articolo precedente.
  Le  visite  mediche  sono  altresi'  obbligatorie  per i lavoratori
occupati  in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma
che  espongono  a rischi della medesima natura, quando le lavorazioni
stesse   siano  soggette  all'assicurazione  obbligatoria  contro  le
malattie professionali ai sensi della legge 15 novembre 1952, n. 1967
e,  per  le  condizioni  in  cui  si  svolgono, risultino, a giudizio
dell'Ispettorato  del  lavoro,  particolarmente  pregiudizievoli alla
salute dei lavoratori che vi sono addetti.