Art. 30. Respirabilita' dell'aria ambiente negli scavi L'aria ambiente degli scavi sotterranei deve essere mantenuta respirabile e, quanto piu' possibile, esente da inquinamenti, mediante sistemi o impianti di ventilazione atti ad eliminare o a diluire, entro limiti di tollerabilita', i gas, le polveri e i vapori pericolosi o nocivi. Ad ogni lavoratore deve essere assicurato un minimo di 3 metri cubi di aria fresca al minuto primo, salvo che l'Ispettorato del lavoro non prescriva un piu' elevato, limite in rapporto alla presenza in sotterraneo di particolari cause di inquinamento dell'atmosfera. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.