Art. 30. 
            Respirabilita' dell'aria ambiente negli scavi 
 
  L'aria ambiente  degli  scavi  sotterranei  deve  essere  mantenuta
respirabile  e,  quanto  piu'  possibile,  esente  da   inquinamenti,
mediante sistemi o impianti di ventilazione atti  ad  eliminare  o  a
diluire, entro limiti di tollerabilita', i gas, le polveri e i vapori
pericolosi o nocivi. 
  Ad ogni lavoratore deve essere assicurato un minimo di 3 metri cubi
di aria fresca al minuto primo, salvo che  l'Ispettorato  del  lavoro
non prescriva un piu' elevato, limite in rapporto  alla  presenza  in
sotterraneo di particolari cause di inquinamento dell'atmosfera. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  11/6/1956,  n.
142 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.