Art. 31.
             Presa e velocita' dell'aria di ventilazione

  L'aria  da  immettersi  in  sotterraneo  a  mezzo  di  impianti  di
ventilazione    artificiale    deve   essere   prelevata   in   posti
sufficientemente distanziati da possibili fonti di inquinamento.
  La  velocita'  dell'aria  di  ventilazione  ai posti di lavoro deve
essere  tale  che, in rapporto alla temperatura dell'aria stessa, non
risulti pregiudizievole per la salute del lavoratore.