Art. 33.
            Limitazione della temperatura in sotterraneo

  La   temperatura  dei  posti  di  lavoro  sotterranei  deve  essere
contenuta,  per mezzo della ventilazione e, se necessario, ricorrendo
ad altri mezzi, al di sotto del limite massimo di 30 gradi centigradi
del  termometro  asciutto  o  di  25  gradi centigradi del termometro
bagnato.
  Qualora  non  sia possibile mantenere la temperatura entro i limiti
sopraindicati,  il normale lavoro puo' essere continuato a condizione
che  la  permanenza  dei  lavoratori  in sotterraneo non si prolunghi
oltre  le  6  ore al giorno, se la temperatura, non superi i 35 gradi
centigradi a termometro asciutto o i 30 gradi centigradi a termometro
bagnato.
  A temperature superiori ai limiti indicati al comma precedente sono
consentiti soltanto lavori urgenti di emergenza diretti a scongiurare
pericoli o lavori relativi ad operazioni di salvataggio. In tale caso
il  personale  addetto  deve  essere  impiegato secondo orari e turni
adeguati alle particolari condizioni contingenti.