Art. 34.
      Eliminazione dei gas, fumi e polveri prodotti dallo sparo
                             delle mine

  Nei  lavori  sotterranei,  nei  quali  si  impieghino esplosivi, la
eliminazione  dei  gas, dei fumi e della polvere prodotti dallo sparo
(volata)  deve essere effettuata a mezzo di ventilazione artificiale,
in  modo  da  consentire il rapido allontanamento del prodotti nocivi
dal  luogo  del  loro  sviluppo,  evitandone la diffusione attraverso
tutto lo scavo.
  E'  consentita  la eliminazione dei prodotti nocivi derivanti dalle
volate, per mezzo di sola immissione forzata di aria nella zona dello
sparo,  purche' i lavoratori siano fatti uscire dal sotterraneo prima
della  volata  ed  il  loro rientro avvenga dopo che l'aria sia stata
sufficientemente  depurata.  Puo'  derogarsi dall'obbligo dell'uscita
dei lavoratori quando questi siano fatti sostare in posti in cui, per
l'adozione  di  adeguati  accorgimenti  ovvero  per  la  presenza  di
efficienti  camini, pozzi o finestre, sia garantita la respirabilita'
dell'aria.