Art. 31.
                       (Funzioni - Qualifica)

  L'impiegato  ha  diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla
sua  qualifica  e non puo' essere privato del suo ufficio, tranne che
nei casi previsti dalla legge.
  Puo' essere destinato a qualunque altra, funzione purche'
  corrispondente   alla   qualifica  che  riveste  ed  al  ruolo  cui
  appartiene.
Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato
puo'  temporaneamente  essere destinato a mansioni di altra qualifica
della stessa carriera.
  L'impiegato ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di
servizio  che  nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli
nell'atto di nomina o di ultima promozione. Egli puo' usare il titolo
ufficiale anche nella vita privata.
  All'atto   del   collocamento   a  riposo,  puo'  essere  conferito
all'impiegato  il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica,
immediatamente superiore.
  Dopo  la  cessazione  dal  servizio, purche' non determinata, da un
provvedimento  disciplinare,  l'impiegato ha diritto di conservare il
titolo  che  aveva  al  momento  in cui ha, lasciato il servizio o di
portare quello onorifico concessogli ai sensi del precedente comma.